Sentenze : verande – torrini scale – limiti edificabilità – POS
Prot. 846
Cari Colleghi
ritenendo di fare cosa gradita, inoltriamo queste recenti sentenze che, in qualche modo, possono aiutarci nella nostra professione ma senza avere la pretesa di risolvere i vari problemi interpretativi delle innumerevoli leggi che, spesso, sono state emanate con il solo scopo di semplificare (!!!) le procedure.
Il caso in oggetto riguardava l’installazione di una veranda non ancorata a pavimento, ma realizzata con pannelli posti su binari di scorrimento ( vedi descrizione precisa nella sentenza) per la quale il Comune ha richiesto la rimozione avvallata da una sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato pronunciandosi definitivamente sull’appello, con Sentenza 11 aprile 2014, n. 1777, considerando la realizzazione della veranda come un semplice intervento di arredo esterno con la funzione di riparo e protezione, rientrante, quindi, nell’attività di edilizia libera, accoglie il ricorso presentato dal privato.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada la struttura in esame non necessita la richiesta del permesso di costruire in quanto non comporta un aumento di volumetria o di superficie coperta e non modifica la destinazione d’uso degli spazi, né del prospetto o della sagoma edilizia e pertanto non è necessario nessun titolo abilitativo.
Nel caso specifico la Commissione edilizia e l’Ufficio Tecnico Comunale, contrariamente alla Soprintendenza, avevano espresso parere favorevole poiché, a loro parere, tale intervento non incideva sui parametri urbanistici.
I giudici del TAR e del Consiglio di Stato, partendo dal presupposto che tale elemento era un contenitore di un vano scala finalizzato a consentire l’accesso da un appartamento ad un terrazzo, non hanno, entrambi, considerato tale elemento come volume tecnico ma funzionale: volume tecnico è un elemento privo di qualunque autonoma funzione, destinato a contenere solo impianti.
Questo concetto, previsto anche dal DM 1444/1968, è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5751/2014.
In base al decreto sopracitato, nelle zona “A” ( centri storici – Ambiti residenziali del tessuto storico) per le nuove costruzioni , eventualmente ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona.
La corte di Cassazione, dopo aver riaffermato la definizione di densità fondiaria e di quella territoriale, definisce che lo strumento che indica il volume massimo realizzabile su una superficie è l’indice di fabbricabilità fondiaria.
Infatti, non è stato accolto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del D.M. 24 gennaio 2014 che prevede l’obbligo di accettare pagamenti, attraverso carte di debito per tutte le transazioni di importo superiore a 30 Euro, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.
A tal riguardo si ritiene utile riportare, di seguito, uno stralcio del comunicato stampa del CNAPPC in ordine a tale rigetto : “Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l’obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che – oltretutto – non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra Committente e Professionista”.
Il Consiglio Nazionale, in tale comunicato stampa, riconferma il proprio impegno nel proseguire in tale contestazione e, sarà nostra premura tenervi informati.
Restando a disposizione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini