Sentenze varie
Prot. 397
Agli ISCRITTI
Si riporta di seguito alcune ulteriori sentenze riferite al nostro settore ed alla nostra attività professionale.
Sentenza Tar Lombardia n. 1308 del 2.12.2014
Realizzazione di canne fumarie in edifici condominiali
E’ recente una sentenza del Tar Lombardia ( n. 1308) che si esprime sulla realizzazione di una canna fumaria in un condominio: se questa non ne pregiudica il decoro, se il Comune verifica che non lede interessi di terzi e valuta le caratteristiche tecniche, può essere concesso il permesso di costruire anche senza il consenso di tutti i condomini.
Sentenza Corte di Cassazione n. 952/2015
Istallazione di climatizzatori e condizionatori, senza S.C.I.A scatta la sanzione penale
Se gli impianti di climatizzazione e condizionamento sono collocati all’esterno dei fabbricati è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività. La sanzione amministrativa è concessa solo se gli impianti risultano conformi alle previsioni degli interventi urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia in vigore.
La Cassazione ha, infatti, dichiarato che i climatizzatori o i condizionatori costituiscono impianti tecnologici e pertanto, se collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
Durc, nei lavori privati la validità torna a 90 giorni
Nei lavori privati la validità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) scende da 120 a 90 giorni. La novità è operativa dal primo gennaio 2015 dato che non sono state prorogate le disposizioni del Decreto del Fare (DL 69/2013), convertito nella Legge 98/2013. Per gli appalti pubblici resta invece la durata di 120 giorni.
Sentenza Tar Friuli n. 610/2014
Scia telematica valida anche se i file non sono leggibili
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata tramite Pec ha la stessa valenza di quella in formato cartaceo. Se alcuni file non sono leggibili, l’Amministrazione non può rigettare la domanda, ma deve invitare il mittente a ripresentare la documentazione.
È questa la conclusione cui è giunto il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza 610/2014: Secondo il Tar, quando il sistema genera la ricevuta di accettazione della Pec si determina una “presunzione di conoscenza”. Ciò significa che non incombono altri oneri sul mittente, ma che spetta al destinatario far conoscere le eventuali carenze.
Sentenza TAR Lazio del 8.01.2015
Dia illegittima con annullamento d’ufficio
L’Amministrazione, in presenza di una D.I.A. illegittima, può intervenire dopo il termine di 30 gg dall’inizio della realizzazione delle opere o 60 gg dalla presentazione della denuncia, solo con l’annullamento d’ufficio.
I dipendenti iscritti ad albi professionali possono effettuare lavoro occasionale senza partita iva.
La relazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 30/11/2014 fornisce alcuni chiarimenti riguardo la collaborazione occasionale: in base al Dlgs 276/2003 la collaborazione occasionale non deve avere durata superiore ai 30 gg con un compenso inferiore ai 5.000 €, ma i limiti vengono meno per i professionisti iscritti ad un Albo. L’iscritto all’albo che svolge lavoro dipendente, potrà effettuare lavori occasionali senza partita iva; ovviamente dovranno essere realmente occasionali o avere carattere di eventualità, secondarietà ed episodicità.
Processo civile telematico PCT D.L. 179/2012.
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma ha realizzato un Video tutorial per spiegare la procedura del corretto deposito telematico degli Atti peritali da parte del CTU :
https://www.youtube.com/watch?v=EFYMTmudYuA
Ristrutturazioni edilizie: on line la guida aggiornata sulle agevolazioni
Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata sulle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia.
Tra gli ultimi aggiornamenti, la proroga della maggiore detrazione Irpef per le pese di ristrutturazione, l’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
Nozione di volume tecnico
La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici propone la seguente definizione di Volume tecnico: “ Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
Nella speranza di avere fatto cosa gradita si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini