03.03.2015 Comunicazioni - old No Comments

Sentenze abusi edilizi e sanatorie

Prot. 384

Agli ISCRITTI

Si ritiene utile inoltrare agli iscritti una serie di recenti sentenze relative agli abusi edilizi ed alle conseguenti procedure di sanatoria.

Sentenza n.13 del 05/01/2015 Consiglio di Stato
Abusi edilizi – prove sui permessi in capo al proprietario
In caso di accertamenti su un immobile, il Consiglio di stato ha stabilito che è compito del proprietario dimostrare che le opere edilizie eseguite siano coerenti con i titoli abilitativi od, eventualmente, segnalare i motivi che giustificano l’assenza di determinati permessi.
Inoltre, qualora si accerti che esiste un abuso edilizio, tale illecito non cade in prescrizione; l’ordine di demolizione può essere emesso in qualsiasi momento.
Non è poi sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dimostrare che un abuso edilizio è stato ultimato entro la data utile per poter richiedere la sanatoria. Il richiedente deve fornire qualche tipo di documentazione da cui si possa con certezza desumere che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta.

Sentenza n.25881 del 5/12/2014 Corte di Cassazione
Trasferimento immobile con sanatoria parziale- nullità dell’atto
La Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 2, della legge n.47/85: Non è trasferibile un immobile se nella sanatoria non sono denunciate tutte le irregolarità urbanistiche.
Viene sancito il principio generale di nullità (sostanziale e formale) “per gli atti di trasferimento di immobili non in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi”

Sentenza n.51427 del 11/12/2014 Corte di Cassazione
Inammissibile una DIA su manufatti abusivi
La Cassazione dice no alla D.I.A. per interventi su manufatti abusivi senza Condono edilizio o Sanatoria: Il regime della D.I.A. non è applicabile poiché ulteriori interventi su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità Ciò vale anche per interventi di manutenzione straordinaria così come descritti dal D.L.133/2014.

Sentenza del 6.2.2015 – Tar Lazio
Domanda di accertamento di conformità: solo in caso di diniego la P.A. deve emettere una nuova ordinanza di demolizione.
Il Comune, prima di pronunciarsi sulla domanda e solo all’esito negativo, può applicare le sanzioni previste per l’abuso edilizio.
Laddove sia presentata una domanda di accertamento di conformità di opere abusive, la Pubblica Amministrazione deve prima pronunciarsi su detta domanda e solo all’esito negativo dell’esame della medesima può applicare le sanzioni previste per l’abuso edilizio con la conseguenza che, in caso di concessione della sanatoria, l’abuso viene meno e, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l’amministrazione deve emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.
Sulla base di tale principio il TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, con sentenza del 6.2.2015 ha affermato che se risulta pendente una domanda di condono edilizio, soltanto all’esito di tale procedimento potrà essere irrogato un nuovo provvedimento sanzionatorio

Sentenza n. 715 del 10.02.2015 – Consiglio di Stato
L’autore dell’abuso edilizio deve pagare le spese di demolizione e degli interventi andati a vuoto
L’art. 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), comma 1, ultima parte, d.P.R. 6 aprile 2001, n. 380 prevede che l’autore dell’abuso edilizio sia tenuto alle spese per l‘esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. Tale obbligo si configura anche per precedenti interventi andati a vuoto per ragioni comunque imputabili all’interessato, come quando si è dichiarato disponibile a effettuare direttamente l’intervento ripristinatorio e così ha dato causa alla interruzione della demolizione medesima.
Tale principio è stato confermato dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato nella sentenza del 10.2.2015 ove si è ritenuto che l’obbligo delle spese per l’esecuzione in danno ricomprende anche le spese per precedenti interventi non portati a buon fine, pur se diretti alla demolizione.

Sentenza del 09.02.2015 – Consiglio di Stato
I dati catastali non sono idonei ad evidenziare la reale consistenza degli immobili e la conformità urbanistico-edilizia
I dati catastali non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo – al di là di un mero valore indiziario – per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia.
È ciò che ha dichiarato la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza del 9 febbraio 2015.

Nella convinzione di avere fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Aldo Lorini