Sentenza Cassazione per contribuzione attività professionale
Prot. 1200
Agli Iscritti
Si ritiene opportuno comunicare agli iscritti che , a seguito della sentenza n. 14684/2012, tutti i redditi professionali, anche quelli derivanti da attività diverse ma comunque collegate all’attività professionale, sono assoggettabili a contribuzione obbligatoria a favore della Cassa di previdenza di categoria (Inarcassa).
Infatti la sentenza della Corte di Cassazione, che ribalta i recenti indirizzi interpretativi, ha respinto il ricorso di un ingegnere, iscritto a Inarcassa, il quale contestava la richiesta di pagamento di contributi su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per elaborazione dati e programmazione e per l’attività di amministrazione di una società.
Secondo il professionista, tali contributi non erano dovuti perché estranei all’attività di ingegnere libero professionista. Di parere contrario sono stati i giudici della Cassazione che, contrariamente ad altre sentenze della stessa Corte, hanno adottato un nuovo indirizzo interpretativo che amplia il concetto di attività professionale all’evoluzione delle competenze tecniche che costituiscono il bagaglio professionale dell’iscritto.
Secondo la Corte, infatti, oltre alle cosiddette “attività riservate”, tra le attività professionali soggette a obbligo contributivo rientrano anche quelle che “pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un ‘nesso’ con l’attività professionale strettamente intesa”.
Cordiali saluti.
Il Delegato Inarcassa
Arch. Paolo Marchesi