Regolamento Generale Di Previdenza, Norme Transitorie – Pensione Di Anzianità
AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO
A TUTTI GLI ISCRITTI INARCASSA
REGOLAMENTO GENERALE DI PREVIDENZA
NORME TRANSITORIE – PENSIONE DI ANZIANITA’
Attenzione alla scadenza del 31.12.2013
Il nuovo RGP (Regolamento Generale di Previdenza 2012) prevede, nelle norme transitorie, delle scadenze per esercitare alcuni diritti eventualmente maturati ed in particolare, in via eccezionale, la pensione di anzianità, ormai eliminata, è ancora concessa :
- agli iscritti che al 31/12/2012 hanno raggiunto quota 97 (sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA) avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
- agli iscritti che al 31/12/2010 hanno raggiunto quota 96 (sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA) avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
- agli iscritti con almeno 58 anni di età e con almeno 35 anni di contribuzione che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione, (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).
Attenzione: la pensione di anzianità è determinata con i criteri previsti per il calcolo della pensione di vecchiaia unificata. Il trattamento pensionistico è tuttavia ridotto in funzione dell’età dell’iscritto alla data di decorrenza del trattamento, secondo le percentuali di abbattimento riportate nella tabella che segue:
Età di pensionamento | Coefficiente riduzione |
58 | 17,3% |
59 | 15,3% |
60 | 13,1% |
61 | 10,8% |
62 | 8,4% |
63 | 5,8% |
64 | 3,0% |
Tale riduzione non si applica a coloro che beneficiano della norma transitoria di cui all’art. 26 dello Statuto (55 anni di età e 30 anni di anzianità alla data del 5/3/2010).
Attenzione:
La pensione di anzianità obbliga alla cancellazione dall’albo professionale, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla domanda di pensione.
Per le domande inoltrate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre la decorrenza della pensione è fissata al 1 luglio dell’anno successivo.
Delegato Inarcassa Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia
Arch. Paolo Marchesi