22.01.2016 Comunicazioni - old No Comments

Parcelle CTU

Prot. 132

Gentili colleghe/i

Ci sembra interessante riportarvi l’evoluzione in atto sulla questione compensi CTU di cui, pare, si sia trovata un intesa che “medichi” un po’ la situazione creatasi con il Decreto 83/2015.
Si riporta, di seguito, quanto pubblicato sulla newsletter fondazione ArchIng relativamente a tale tema.
Si coglie, inoltre, l’occasione per informavi che, in collaborazione con il Tribunale di Pavia, stiamo rivedendo ed aggiornando, con i dati mancanti, l’elenco dei CTU fornitoci dallo stesso ente; contestualmente stiamo, altresì, riproponendo l’elenco dei nostri iscritti che, rispondendo al nostro invito, ci hanno segnalato il deposito, da anni , della loro richiesta d’iscrizione senza averne ricevuto ancora risposta .

Estratto da newsletter fondazione ArchIng – mese di gennaio 2016

La parcella del Ctu sarà agganciata al prezzo ricavato dalla vendita solo se questa si discosta di oltre il 35% dal valore stimato. È questa la soluzione che la Rete delle professioni tecniche ha individuato insieme al ministero della Giustizia per uscire dall’impasse nata quest’estate sul fronte dei compensi per le stime sui beni da mettere all’asta. E che transiterà dal Ddl concorrenza, in discussione presso la commissione Industria del Senato. Il perito riceverà, allora, un acconto del 50% e il suo onorario sarà calcolato sul valore di stima dell’immobile. Questo assetto potrà essere modificato solo nel caso in cui, entro il termine di un anno, l’esito dell’asta si discosti troppo dalla stima.

Il problema nasce dall’ultima riforma in materia di fallimenti, il decreto n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 21 agosto, all’articolo 14 integra le disposizioni attuative del Codice di procedura civile in materia di beni da pignorare e prevede che «il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita». Inoltre, prima della vendita «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima». Si tratta di due condizioni per i professionisti, che incidono sull’ammontare dei compensi e sul tempo del pagamento effettivo. Legando la parcella alla vendita effettiva, infatti, si rischia di allungare ad oltranza il tempo necessario a liquidare l’onorario e, in aggiunta, di abbattere il suo valore.

Sulla questione, da diversi mesi, sta lavorando insieme al ministero della Giustizia una commissione della Rete delle professioni tecniche, guidata dal presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli. «Stiamo lavorando da tempo a risolvere quello che ci è sempre sembrato un errore aberrante. Il compenso dell’esperto del giudice, infatti, in base alla riforma non può essere più calcolato tenendo come riferimento il valore di mercato del bene. Bisogna sempre guardare al ricavato dell’asta, con il pericolo di grandi distorsioni». C’è, infatti, la possibilità che per completare la vendita passino anche anni, viste le condizioni del mercato.

Dopo una lunga trattativa con il ministero, adesso la questione potrebbe essere in via di risoluzione grazie a un emendamento al ddl concorrenza concordato con il Governo, che sarà A presentato dal deputato del Partito democratico, Massimo Caleo.

«L’obiettivo della modifica è allineare i due valori, quello di mercato e di asta, stabilendo che si intervenga per riequilibrare solo nel caso in cui ci sia uno scostamento superiore al 35% e solo entro un termine massimo di dodici mesi», dice ancora Savoncelli.

L’emendamento, allora, prevede che il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice sarà calcolato «sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35% dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre dodici mesi dal deposito della perizia». Negli altri casi il compenso sarà calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita dovrà essere versato al professionista un acconto pari al 50% del compenso, calcolato sulla base del valore di stima, “fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall’esperto o dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell’espletamento dell’incarico”.

Sarà nostra premura tenervi aggiornati in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Aldo Lorini