02.07.2012 Comunicazioni - old No Comments

Pagamento canone Rai-TV, nota del Ministero dello Sviluppo Economico 12991 del 22.02.2012

Prot. 968

Agli Iscritti

Sono pervenute a questo ordine richieste di chiarimenti in merito al sollecito avanzato, in questi giorni, dalla RAI per il pagamento del famoso canone e pertanto riteniamo opportuno segnalarVi un approfondimento a chiarimento in merito.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico 12991 del 22.02.2012, qui allegata, chiarisce che l’art. 1 del R.D.L. n. 246 prevede testualmente che:

“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”

In estrema sintesi la nota ministeriale, dopo una lunga dissertazione, chiarisce che non si paga il canone per il possesso di un semplice PC, sempre che questo non sia usato come televisore.

Pertanto secondo il Ministero il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”; è sufficiente “la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici

La nota fornisce, poi, una definizione tecnica degli apparecchi “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive:

  • “atto“, se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radiotv, decodificatori e trasduttori;
  • “adattabile“, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori (oppure, se questi due dispositivi possono essere collegati esternamente);

In altre parole, il requisito fondamentale è che l’apparecchio possieda un sintonizzatore.

Nella tabella, tratta dalla nota Ministeriale, si riporta la classificazione per tipologia apparecchiature e, come si vede, il semplice personal computer non è né atto né adattabile, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, gli studi professionali che non posseggono apparecchi atti alla ricezione o adattabili, ma, per esempio, solo PC, non devono:

  • pagare il canone rai speciale;
  • indicare nel modello Unico il numero di abbonamento speciale RAI. ,

Devono, invece, comunicare alla sede territoriale Rai competente, tramite l’apposita cartolina inviata unitamente alla richiesta di abbonamento, la non sussistenza del presupposto al pagamento del canone speciale Rai, oppure contattare direttamente la sede RAI in modo da annullare le posizioni errate, ed evitare richieste future.

Sempre a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione,
Cordiali saluti.

Il Presidente

Arch. Aldo Lorini