Nuovo Codice Deontologico
Prot. 13
A TUTTI GLI ISCRITTI
Come già precedentemente comunicato, il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Codice Deontologico, in un’unica versione destinata a tutti gli iscritti all’Ordine, indistintamente dal titolo e dalle diverse competenze.
Il nuovo Codice si applica quindi agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior.
Troverete in allegato il testo emanato dal Consiglio Nazionale e di seguito un estratto che ne evidenzia le più importanti novità.
Come ormai noto a tutti, gli iscritti che malauguratamente si troveranno nella spiacevole situazione di dover affrontare un procedimento deontologico, non saranno più giudicati dal Consiglio dell’Ordine, come in precedenza, ma dal Consiglio di Disciplina, che verrà ufficializzato non appena ricevuti i nominativi degli undici componenti scelti, come da normativa vigente, dal Presidente del Tribunale di Pavia.
Alla luce di quanto dettato all’art. 4 comma 5 del nuovo Codice, si invitano gli iscritti, che ancora non hanno provveduto a farlo, ad adempiere all’obbligo di Legge di comunicare alla Segreteria, entro il mese di gennaio, il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), la cui mancanza costituisce ora illecito disciplinare.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Arch. Paolo Marchesi
NUOVO CODICE DEONTOLOGICO 2014 – ESTRATTO
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
Comma 1 – Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior (…).
Art. 4 – Obblighi nei confronti della professione
Comma 5 – Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine presso cui si è iscritti.
Art. 9 – Aggiornamento professionale
Comma 1 – (…) ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
Comma 2 – Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale ai sensi delle norme vigenti, e la mancata o l’infedele certificazione del percorso di aggiornamento seguito, costituisce illecito disciplinare.
Art. 11 – Legalità
Comma 5 – Il professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.
Art. 12 – Doveri nei confronti dell’Ordine professionale
Comma 1 – Il professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza (…); a tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire (…) fatti a sua conoscenza relativi alla professione che richiedono iniziative disciplinari.
Comma 5 – L’iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti Pubblici (…) informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od elezione.
Art. 13 – Società tra professionisti
Comma 1 – I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti (…) è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
Art. 14 – Rapporti con i committenti
Comma 3 – Il professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente.
Comma 4 – Il professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art. 19 – Rapporti con i colleghi
Comma 2 – Il professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata per iscritto al collega, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il professionista prima di svolgere l’incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinchè il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti d’autore.
Comma 6 – Il professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un collega, deve informare preventivamente il Consiglio dell’Ordine di appartenenza del collega.
Art. 20 – Concorrenza sleale
Comma 2 – La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 21 – Rapporti con collaboratori e dipendenti
Comma 4 – Il professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Art. 23– Incarico professionale
Comma 1 – L’incarico professionale (…) dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito dall’art. 24.
Art. 24 – Contratti e Compensi
Comma 1 – E’ fatto obbligo da parte del professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
Comma 2 – Il professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile (Compenso – “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione …), e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
Comma 3 – Il professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il committente, i criteri di calcolo per il compenso della propria prestazione (…); deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il committente dovrà essere edotto dal professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
Comma 4 – Il professionista è tenuto a comunicare al committente per iscritto, ogni variazione del compenso (…).
Comma 7 – La richiesta di compensi, di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e discorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
Comma 8 – Il professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 27 – Esecuzione dell’incarico
Comma 3 – Il professionista, qualora debba superrare i limiti pattuiti dall’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
Art. 28 – Cessazione dell’incarico
Comma 1 – Il professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
Comma 2 – Il professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
Comma 4 – Il professionista deve avvisare tempestivamente il committente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
Art. 29 – Rinuncia all’incarico
Comma 2 – Il professionista, in caso di irreperibilità del committente, deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o i patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.