Nuove norme antiriciclaggio
Prot. 1436
Agli Iscritti
Si comunica agli iscritti che da mercoledì 17 ottobre 2012,sono entrati in vigore i nuovi obblighi per i professionisti in materia di antiriciclaggio.
Le nuove regole, introdotte dall’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169 (pubblicato sulla G.U. n.230 del 2 ottobre), stabiliscono per gli intermediari – quali banche, professionisti, ecc…– l’obbligo di astenersi dall’instaurare o proseguire un rapporto o una prestazione con un cliente qualora non siano in grado d’effettuare l’adeguata verifica del titolare effettivo.
La nuova normativa, che è stata introdotta per contrastare il fenomeno del “riciclaggio” e delle minacce che esso può comportare, nell’economia legale e nel sistema bancario e finanziario, prevede sanzioni penali per i clienti che non collaborano alla verifica antiriciclaggio (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro).
Da tale data, le banche e i professionisti sono quindi obbligati a verificare la clientela con cui hanno a che fare, identificando il titolare, l’esecutore e titolare effettivo, e ad acquisire dai clienti informazioni sulla natura e sulla finalità del rapporto o dell’operazione.
Sulla base del profilo di rischio attribuito al cliente, la verifica deve acquisire informazioni per esempio sull’origine dei fondi movimentati, sulle fonti di reddito o sulla situazione lavorativa e patrimoniale di familiari e conviventi.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone, soggetti al decreto anzi citato dovranno restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico, su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi dovrà essere accompagnato da un annotazione che indicherà alla controparte bancaria la causale del versamento al cliente : “ l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”.
A livello pratico, non sono di facile interpretazione alcuni aspetti della suddetta norma in relazione soprattutto ai professionisti; infatti, mentre gli istituti di credito sono usualmente detentori di fondi e strumenti finanziari di proprietà del cliente, è più difficile che tali elementi possano essere messi in mano ai professionisti; e l’impossibilità per il professionista di verificare “adeguatamente” il proprio cliente, quindi, potrebbe creare seri problemi per la continuazione dell’attività professionale.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini