Novità Legislative
Prot. 1183
Agli Iscritti
Buon rientro a tutti ed eccoci, ancora una volta, a raccontare le novità che, in qualche modo, stravolgono o modificano le nostre abitudini professionali.
Durante le vacanze estive non si può dire che il Governo non abbia lavorato e, di riflesso, prodotto: la quantità è elevata, la qualità, a mio parere, non soddisfa le aspettative.
L’assidua emanazione dei provvedimenti che, in alcuni casi, si sovrappongono, merita una loro riordino all’interno del quadro attuale ed un riepilogo.
In sostanza, tre sono i dispositivi emanati che, in qualche modo, coinvolgono la nostra categoria professionale e/o il nostro settore.
Decreto sviluppo 2012
L’11 Agosto 2012 è stata pubblicata sul G.U. la Legge 7/8/2012 n. 134 di conversione del così definito “Decreto Legge Sviluppo e Crescita n. 83/2012”.
La Legge prevede misure urgenti per le infrastrutture e tante novità riguardanti principalmente il settore edile; in breve si evidenziano le novità principali che ci riguardano:
Potenziamento dello sportello unico per l’edilizia (SUE)
Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) d’ora in poi costituirà l’unico punto di accesso, per il privato, in merito a tutti gli iter amministrativi riguardanti l’intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo, e fornirà una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.
Il nuovo SUE si occuperà di acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e sarà l’unico ufficio competente a comunicare con il cittadino che ha richiesto il titolo abilitativo; gli altri uffici comunali e le P.A. diverse dal Comune, interessati al procedimento, dovranno inoltrare immediatamente al SUE denunce, domande, segnalazioni, atti e documenti eventualmente ricevuti
Possibilità di sostituire, in alcuni casi, la DIA con autocertificazioni o attestazioni di tecnici abilitati;
Edilizia libera per lavori su edifici industriali
La Legge integra il Testo Unico dell’edilizia inserendo, tra gli interventi di edilizia libera: le modifiche interne, di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa e quelle della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa ; per queste non è necessario il titolo abilitativo, ma è previsto l’invio della comunicazione all’amministrazione comunale prima di iniziare i lavori.
Per questi interventi e per le manutenzioni straordinarie, che non incidono sulle parti strutturali dell’edificio e non comportano né aumento delle unità immobiliari, né incremento dei parametri urbanistici, resta l’obbligo di indicare i dati identificativi dell’impresa alla quale è affidato lo svolgimento dei lavori
Abrogazioni delle tariffe Professionali
In questo caso si è creato una sovrapposizione con il decreto del Ministero della Giustizia contenente il “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”, relativamente ai parametri per la determinazione delle basi d’asta degli appalti di servizi (vedi art. 5 comma 1);
Proroga al 30 giugno 2013 delle detrazioni del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica;
Slitta dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Secondo l’impostazione iniziale del ddl sviluppo, dal primo gennaio 2013 il bonus sarebbe sceso al 50% perché avrebbe dovuto essere assimilato agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie.
A loro volta le detrazioni sulle ristrutturazioni, fissate al 36%, con un tetto di spesa di 48 mila euro, sono state elevate dal ddl sviluppo, secondo una prospettiva anticiclica. La percentuale di bonus è passata al 50%, con una spesa massima detraibile di 96 mila euro, fino al 30 giugno 2013, in modo da stimolare gli investimenti dei privati.
Piano Nazionale per le città
Si prevede un piano per la riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città, come motore per il settore edile.
I Comuni inviano alla cabina di regia proposte di interventi per la valorizzazione di aree urbane degradate, indicando i finanziamenti necessari, i soggetti interessati, le eventuali premialità urbanistiche ed i tempi per la realizzazione.
I programmi di riqualificazione e sviluppo sono proposti dai Comuni ad una cabina di regia che accorda i finanziamenti in base a valutazioni sugli effetti economici e sociali degli interventi. La cabina di regia seleziona le proposte in base all’immediata cantierabilità dell’intervento, alla capacità di attivare un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati, nonché alla possibilità di risolvere i fenomeni di tensione abitativa, migliorare la dotazione infrastrutturale e valorizzare il patrimonio immobiliare ed ambientale.
Con il nuovo testo, si assiste inoltre alla nascita del Cipu, comitato interministeriale per le politiche urbane, istituito per coordinare le politiche urbane delle amministrazioni centrali e concertarle con le Regioni e le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell’inclusione sociale e della coesione territoriale. Il nuovo organismo sarà utile all’attuazione del Piano Città per il recupero delle aree urbane degradate.
False Partite Iva
Le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera hanno approvato un emendamento che modifica la Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) voluta dal Ministro Elsa Fornero. In particolare, cambieranno i criteri per stabilire se una Partita Iva è vera o fittizia: i requisiti relativi al livello minimo di reddito ed al periodo di lavoro per uno stesso committente andranno valutati nell’arco di due anni consecutivi, e non su base annua come stabilito dal testo Fornero. Cioè, sarà considerato una “falsa Partita Iva” il collaboratore che percepisca dallo stesso committente più dell’80% del suo reddito annuo per due anni consecutivi e/o lavori per lo stesso committente per più di otto mesi all’anno ma nell’arco di due anni consecutivi .
All’uopo si allega il testo integrale della legge 134/2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137
Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali a norma dell’art. 3 , comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
Sta per scadere il termine previsto per adeguarsi alle nuove norme varate il 3 agosto scorso dal Consiglio dei Ministri, in merito al l’organizzazione e alla deontologia delle professioni.
Il Dpr di cui sopra rappresenta la tappa finale del regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla legge n. 148 /2011.
L’impatto sarà diluito nel corso dell’anno, che rappresenta per la maggior parte delle novità, il tempo massimo per attuare le norme.
I commenti su tale regolamento, a mio parere alquanto lacunoso, li lasciamo ad una prossima occasione dopo aver analizzato compiutamente, con il ns. CNAPPC, la portata e la sua reale applicazione.
Queste in sintesi le novità:
Albo professionale
L’art. 3 del DPR prevede che il Consiglio dell’Ordine debba tenere l’aggiornamento dell’Albo territoriale dove dovranno essere pubblici i dati anagrafici di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
Assicurazione
Sancito l’obbligo di stipula di assicurazione, per i danni cagionati al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, compreso le attività di custodia dei documenti e dei valori ricevuti.
Per consentire la predisposizione di eventuali convenzioni tra gli Ordini e/o enti previdenziali e le società di assicurazione, è stata concessa una proroga di 12 mesi e, pertanto, la scadenza per la sua attuazione sarà il 15 agosto 2013.
Tirocinio
Viene confermato l’obbligo del tirocinio per le professioni che già lo prevedono ed avrà una durata massima di mesi 18.
Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto tecnico e pratico, del praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.
E’ ammesso lo svolgimento del tirocinio “in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento”; è stato sancita la facoltatività della frequenza dei corsi e la loro organizzazione è stata affidata, oltre che ai Consigli degli ordini, anche ai soggetti autorizzati dai consigli Nazionali, previo parere vincolante del ministero vigilante.
Il professionista affidatario dovrà avere almeno cinque anni di anzianità ( iscrizione all’albo).
Anche per questo obbligo la scadenza per l’attuazione è tra 12 mesi.
Formazione Continua
Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
La formazione potrà essere tenuta anche dai soggetti diversi dagli Ordini, che dovranno essere però autorizzati dal Consiglio Nazionale , previo parere vincolante del Ministero vigilante.
Ai Consigli Nazionali è stato poi demandato il compito di determinare, con proprio regolamento, sempre previo parere del Ministero vigilante, sui vari aspetti quali :
- modalità e condizioni di assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti
- gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento da parte degli ordini territoriali e degli altri soggetti autorizzati;
- i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (uniformi su tutto il territorio nazionale);
- il valore del credito formativo professionale (unità di misura);
L’attuazione per tale impegno è tra 12 mesi.
Regole disciplinari
Il Consiglio di disciplina territoriale sarà composto da membri nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell’Ordine, tra soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal corrispondente Consiglio dell’Ordine.
I criteri, in base ai quali sarà effettuata la proposta dei consigli e la designazione da parte del Presidente del Tribunale saranno individuati con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante.
Il DPR non interviene, invece sugli organi disciplinari avente natura giurisdizionale (come il Consiglio Nazionale degli Architetti e quello degli Ingegneri) che mantengono inalterate funzioni e attribuzioni; per questa novità la scadenza per la sua attuazione è di 90 giorni.
Libertà di pubblicità
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa, relativa all’attività professionale che dovrà essere veritiera, corretta, inequivocabile, e non potrà violare l’obbligo del segreto professionale; inoltre, la stessa, non dovrà essere ingannevole o denigratoria.
Sono ammesse pubblicità informative aventi per oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzate, i titoli posseduti attinenti alle professioni, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Si sottolinea che nel caso di violazione, si configurerà illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n, 195 del 22 Agosto 2012 il decreto del Ministero della giustizia n. 140 contenente il “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilante dal ministero della Giustizia”, emanato ai sensi dell’art. 9 del precedente decreto legge del 234 gennaio 2012 n. 1.
Si tratta del regolamento, atteso appunto dal marzo scorso, che dopo la definitiva cancellazione delle tariffe professionali operata dallo stesso DL 1/2012, introduce parametri per il calcolo delle tariffe da liquidare ai professionisti nel caso in cui tocchi al giudice stabilire il valore della prestazione; nello specifico quando tra committente e professionista nasce un contenzioso.
Nel Decreto non sono state accolte le osservazioni avanzate dagli architetti e dagli ingegneri in ordine al taglio delle spese (negata la possibilità di liquidare in via forfettaria le spese) ed al potere discrezionale, in capo alle pubbliche amministrazioni, di aumentare o diminuire il compenso secondo le difficoltà del progetto.
La liquidazione del compenso sarà fatta tenendo conto dell’impegno del professionista (!!) e dell’importanza delle prestazioni.
Resta difficile ipotizzare che un RUP aumenti i compensi!!!
E’ chiaro che tale norma sarà utilizzata per un ulteriore abbattimento dell’onorario dei progettisti e la sua applicazione da parte delle stazioni appaltanti sarà, per i professionisti, un vero e proprio massacro.
L’unica speranza arriva da un’interpretazione che sosterrebbe che il DM 1/20122 e quanto introdotto con D.L. 83/2012 non riguarderebbero lo stesso provvedimento, ma due misure diverse: la prima si riferisce alla liquidazione giudiziale dei compensi, la seconda andrebbe a determinare gli importi da porre a base di gara.
Quanto sopra è la conseguenza della constatazione che il secondo decreto(1/2012), a differenza del primo, dovrà essere emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e, pertanto tale strumento non è ancora stato emanato ne pubblicato.
A breve, si spera, che il Consiglio Nazionale provveda a emanare maggiori delucidazioni e chiarimenti nonché ad attivarsi per eventuali rettifiche.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l’occasione per un cordiale saluto.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini