01.09.2015 Comunicazioni - old No Comments

Novità legislative – Sentenze

Prot. 1157

Agli iscritti

Cari Colleghi,
come anticipato nella precedente email si sottopongono alla vostra attenzione alcune sentenze, di rilevata portata, che interessano la nostra professione, sicuramente per meglio svolgere la nostra attività.

Consiglio di Stato Sez. III, 26/06/15, n. 3218: illegittimità di incarichi di progettazione e direzione lavori affidati a dipendenti della stessa amministrazione fuori dall’orario di servizio
Secondo il Consiglio di Stato non è legittimo l’affidamento d’incarico di progettazione e direzione lavori ai propri dipendenti fuori dall’orario di servizio, anche se remunerati in misura pari al 50% della Tariffa Professionale degli Architetti e degli Ingegneri. Infatti, la possibilità di affidare in house i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria è disciplinata dalla Legge (art. 90 D.Lgs. n. 163/06 e, in relazione ai fatti di causa, art. 18 L. n. 109/94), che al riguardo prevede un diverso criterio di determinazione del corrispettivo, oggi pari al 2% degli importi posti a base di gara (v. art. 93, c. 7bis, D.Lgs. n. 163/06, come introdotto dall’art. 13 bis D.L. n. 90/14).

Corte Costituzionale 15 luglio 2015, n. 154: è costituzionalmente illegittima l’attribuzione agli agrotecnici della competenza a redigere e sottoscrivere gli atti in materia catastale, ivi incluse le denunce di variazione catastale
Con norma di interpretazione autentica inserita in sede di conversione del D.L. n. 248/07 (art. 26, c. 7ter), il legislatore ordinario aveva chiarito che l’art. 145, c. 96, L. n. 388/00, “si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni”, ovvero dagli agrotecnici. Veniva così composto un contrasto giurisprudenziale insorto nel periodo 2003 – 2007 tra il Tar Lazio e il Consiglio di Stato. Mentre il Giudice di primo grado aveva aderito all’interpretazione poi fornita dal Legislatore, il Consiglio di Stato era fermo nell’escludere la competenza in materia catastale degli agrotecnici, limitandola agli ingegneri, architetti e geometri. Secondo il Giudice di appello, infatti, la redazione degli atti catastali presuppone una competenza professionale specifica, non posseduta dalla categoria degli agrotecnici.
La Consulta ha ritenuto la norma di interpretazione autentica in contrasto con i limiti che incontra il Parlamento in sede di conversione di un decreto legge. In particolare, ha rilevato che l’attribuzione agli agrotecnici di una nuova competenza non ha nulla a che vedere con l’oggetto del decreto (“proroga di termini previsti da disposizioni legislative”).

Corte di cassazione sentenza n. 26713/2015 – Demolizione e ricostruzione con SCIA
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26713/2015, ha precisato che può essere utilizzata la procedura SCIA anche nel caso di demolizione e ricostruzione con cambio di sagoma ma solo nell’ipotesi in cui sia possibile verificare con certezza la volumetria preesistente; in caso diverso, ossia quando non sia possibile tale accertamento, è necessario procedere con la richiesta di un permesso di costruire.

Consiglio di Stato sentenza n. 2980/2015 – Abusi edilizi – calcolo sanzioni alternative alla demolizione
I Giudici di Cassazione specificano che, nel caso di lavori abusivi il cui scopo è quello di mutamento della destinazione urbanistica assentita, il conteggio delle sanzioni non deve limitarsi al solo volume difforme ma deve coinvolgere tutto il volume esistente.
Nel caso specifico era stato realizzato un edificio più alto rispetto al progetto e considerata l’impossibilità di procedere alla demolizione della parte abusiva è stata calcolata la relativa sanzione così come definita dal T.U.
Considerato che la maggior altezza dell’edificio aveva reso utilizzabile il sottotetto (che invece in base al progetto assentito non avrebbe dovuto esserlo), nel calcolo della sanzione è stato considerato l’intero volume del sottotetto e non solo della parte realizzata in difformità.

Consiglio di Stato – sezione sesta –sentenza del 5.6.2015- Sanatoria giurisprudenziale
La corte di Cassazione ritorna ancora sulla sanatoria giurisprudenziale affermando che non si tratta di un autonomo istituto giuridico, liberamente applicabile da parte dell’Amministrazione Comunale, ma di un mero effetto eccezionale a fronte di quello che, comunque, è, e resta, un abuso edilizio, la cui ragione viene di solito ricercata nell’eccessività, rispetto alla tutela dell’ordine urbanistico sostanziale, dell’imporre la demolizione di un opera che è stata realizzata senza titolo ma che è al contempo conforme alla disciplina vigente.
L’effetto di tale “sanatoria”, non è affatto pacifico in quanto rischia di negare il non casuale rigore dell’art. 36 del DPR 380/01 che, con la sua regola di doppia conformità urbanistica, è lo strumento previsto dalla legge per la titolazione postuma dei manufatti realizzati senza il regolare titolo.
Inoltre, in tale sentenza, si evidenzia nuovamente che l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente.

Tar Toscana sentenza n. 834/2015 – Distanze legali –nulli gli accordi tra privati
Sulle distanze legale tra i fabbricati si è espresso recentemente il Tar Toscana con sentenza n. 834/2015 in cui, sottolineando l’interesse generale della norma ad un prefigurato modello urbanistico, le definisce inderogabili; per questo motivo sono invalide le convenzioni che risultano in contrasto con le norme urbanistiche sulle distanze.
Resta, peraltro, salva la possibilità di accordi scritti tra i privati sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare (Cassazione civile sez. II, del 04/02/2004 n. 2117).
Inoltre si ritiene utile evidenziare come la Corte di Cassazione con sentenza n. 14916/2015, abbia affermato che si possa acquisire, per usocapione, il diritto a mantenere una distanza inferiore a quella legale; ossia gli edifici costruiti nel ventennio precedente, che si trovano a distanza inferiore a quella definita dal Codice Civile, non sono soggetti a demolizione.

Tar Abruzzo sentenza n. 206/2015 – Distanze tra edifici in deroga per risparmio energetico
Anche per i casi di deroga alle altezze e alle distanze ammesse per favorire interventi di riqualificazione energetica si è espresso il Tar Abruzzo. Con Sentenza n. 206/2015, il Giudice Amministrativo afferma che la deroga ammessa dall’articolo 11 del D.lgs. 115/2008, in base alla quale sono consentiti maggiori spessori per ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.lgs. 192/2005, non è automatica.
Il Comune deve infatti valutare se sono possibili soluzioni alternative in grado rispettare le prescrizioni sulle distanze e le altezze e nel caso in cui lo stesso riscontri che i motivi siano fittizi dovrà emettere un Ordinanza di demolizione.

Tar Campania sentenza n. 3490/2015 – volume tecnico e calcolo volumetria
Secondo il Tar Campania, la definizione di volume tecnico corretta, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, deve riferirsi ai locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati specificatamente a contenere quegli impianti indispensabili, a servizio del fabbricato principale; ossia locali strettamente necessari che, per esigenze tecniche funzionali degli impianti, non possono essere inglobati nel corpo della costruzione.
Tre sono i parametri a cui, secondo i Giudici, si deve far riferimento:

  1.  Parametro di tipo funzionale – il volume deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
  2.  Parametro legato all’impossibilità di una diversa soluzione progettuale – il volume tecnico non deve essere ubicato all’interno della parte abitata;
  3.  Parametro di proporzionalità – il volume tecnico deve rispettare una proporzionalità fra volume e le esigenze completamente prive di una propria autonomia funzionale, in quanto destinate a contenere gli impianti di una costruzione principale.

A tal riguardo il Tar ha fornito alcuni esempi di locali non definibili “tecnici”:

  1.  Sottotetto di edifici aventi altezze tali da poter essere suscettibili d’abitazione o d’assolvere a funzioni complementari;
  2.  Le soffitte;
  3.  Gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero;
  4.  Il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto ma costituente una mansarda, in quanto dotato di rilevanti altezze medie;
  5.  Il vano scala finalizzato non all’installazione ed all’accesso di impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma che consente l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile;

Nella speranza di aver fatto cosa gradita si porgono cordiali saluti ed l’augurio di buona ripresa lavorativa.

Il Presidente
Arch. Aldo Lorini