11.02.2014 Comunicazioni - old No Comments

Novità legislative

Prot. 282

Agli iscritti

Riteniamo opportuno segnalare ai colleghi alcune novità legate alla nostra professione e precisamente :

Difetti di progettazione
Al fine di fare chiarezza sulle problematiche relativi ai “ difetti di progettazione “ la Corte della Cassazione, con la sentenza 28575/2013, ha voluto porre dei distinguo tra opere manuali e quelle intellettuali.
Secondo i Giudici della Corte le disposizioni di cui all’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizioni dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alle prestazioni professionali assunte a seguito di un obbligazione per la redazione di un progetto e/o della direzione lavori.
Alla luce di quanto sopra, nell’ipotesi di difetti o vizi riconducibili a problemi di progettazione o direzione lavori, non vale il termine di otto giorni, previsti dall’articolo del codice civile sopramenzionato, ma viene applicato il termine decennale.
Il caso in specie riguardava un committente che, a seguito di un decreto ingiuntivo notificatogli da un nostro collega, ha posto resistenza al pagamento della parcella, adducendo che l’architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale, tanto da dover essere sostituito da un altro professionista.
Da prima, il Tribunale territoriale dava ragione al professionista in quanto, applicando l’art. 2266 del c.c., risultavano superati i termini per far valere la responsabilità del professionista; ma, successivamente, la Cassazione, con la decisione anzi citata, ribaltava il verdetto.

ACE – APE
In seguito all’approvazione del DL 63/2013, convertito con Legge 90/2013, a far data dal 15/01/2014, l’Attestazione di Certificazione Energetica (ACE) viene trasformata in Attestato di Prestazione Energetica (APE); si segnalano anche la sostituzione della definizione di “impianto termico” (ora definito all’art.2 comma 1 del Dlgs 192/2005 come modificato con DL63/2013 nel testo integrato della Legge 90/2013) nonché l’approvazione del riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici (come previsto dall’art.4 della Lr 39/2004).
Si precisa che, a seguito delle precisazioni del Ministro Cancellieri, è stata annullata la norma (Legge Stabilità) della “nullità differita” in caso di mancanza di APE, nei contratti di compravendita e/o affitto, (differita poichè avrebbe avuto attuazione solo dopo l’entrata in vigore del decreto che avrebbe fissato le linee guida), introducendo invece delle multe (compravendite: dai 3 mila ai 18 mila euro; locazioni; dai mille ai 4 mila euro) come sanzione in caso di mancanza dell’APE (considerando che si avranno anche 45 giorni di tempo, dalla stipula del contratto, per la presentazione) : le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento della sanzione. (Si ricorda se il contratto di locazione ha una durata fino a tre anni, la sanzione sarà dimezzata).
Vi sono novità anche per quanto concerne l’obbligo del corso per diventare certificatore energetico, che dovrà durare almeno 80 ore e si è ampliata la platea dei laureati che non avranno obbligo di frequentare tale corso. In particolare è stato eliminato l’obbligo del corso per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale (sanando così gli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri). Inoltre all’elenco dei diplomi, che consentono di non frequentare tale corso, si aggiungono anche i seguenti: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.

Criteri per il riconoscimento delle serre bioclimatiche
Sul BURL n. 3 S.O., del 15 gennaio 2014, è stata pubblicata la DGR n. 1216 avente come oggetto “ Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza energetica e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equiparare a volumi tecnici”.
La Regione, a seguito di quanto stabilito dall’art. 4 della L.R. 39/2004, ha voluto chiarire cosa sia da considerarsi “ serra Bioclimatica o loggia” al fine di permettere lo scomputo dalla cubatura progettuale.
Elementi sostanziali sono :

  • Dimensione
    La superficie della serra non potrà superare il 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la parte eccedente a tale quantificazione verrà considerata ampliamento.
  • Fabbisogno energetico
    La serra dovrà, in aggiunta al predetto requisito, anche portare ad una riduzione , documentata, del 10% del fabbisogno di energia primaria ; riduzione non richiesta nel caso l’opera venga realizzata contestualmente ad un intervento di ristrutturazione di una certa portata ( >25% della sup. disperdente dell’intero edificio);
  • Serramenti
    La serra, che dovrà avere almeno il 50% di elementi trasparenti, dovrà essere provvista di idonee aperture e/o schermature al fine di evitare surriscaldamenti estivi;
  • Impianti
    L’ambiente così realizzato dovrà essere privo di qualsiasi impianto di riscaldamento e/o raffrescamento.

Detrazioni fiscali
A seguito di una interrogazione in Commissione Finanze alla Camera , è stato chiarito che è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 50 % sulle ristrutturazioni anche per interventi di demolizioni con ricostruzioni che comportino un lieve spostamento dell’ edificio, dove per lieve spostamento si intende che non deve avvenire in un altro sito o in modo del tutto discrezionale nello stesso lotto altrimenti verranno considerati come interventi di nuova costruzione.
Nella nota del sottosegretario, lo stesso ricorda che la definizione di ” intervento di demolizione con ricostruzione” si è modificata, nel tempo, nel seguente modo :

  • – inizialmente attraverso il testo unico dpr 380/2001 tale intervento era considerato un intervento di ristrutturazione quando il nuovo edificio preservava gli stessi parametri urbanistici in termini di volumetria sagoma e area di sedime;
  • – Successivamente il Dlgs 301/2002 e con la circolare 417/2003, venne eliminato il rispetto dell’area di sedime nonchè il riposizionamento del nuovo manufatto non doveva implicare una variante essenziale.
  • – Con il dl 69/2013 decreto “del fare ” , per gli edifici non vincolati, si è aggiunto, per tali interventi, la possibilità di modificare la sagoma, rispettando solo la volumetria;

Sulla scorta di queste evoluzioni si è ritenuto che, essendo la sagoma un parametro strettamente dipendente all’area di sedime ,annullando le restrizioni dell’una (sagoma), automaticamente viene meno anche l’obbligo di rispettare l’altra (il sedime) .

Sperando di aver fatto cosa gradita , restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Aldo Lorini