Legge 98/13
prot. 1007
Agli ISCRITTI
Cari colleghi
durante le vacanze ( per quelli che hanno avuto la fortuna di poterle fare) il governo Letta ha convertito il D.L. 63/13 in legge ( 98/13) e precisamente in “Legge del Fare”, pubblicata recentemente in gazzetta ed in vigore dallo scorso 21 agosto; tale normativa coinvolge direttamente, oltre che i singoli cittadini, anche le imprese ed i professionisti nei vari e diversi settori e sommariamente:
- Riduzione del 30% sull’importo dovuto per le sanzioni pecuniarie per le violazioni stradali
- Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato
- Rinvio dell’aumento dell’Iva
- Bonus Aspi
- Incremento del fondo per il servizio civile
- Bonus per chi vanta crediti nei confronti delle PA
- Finanziamenti alle imprese
- Estensione validità del DURC
- Semplificazioni in edilizia
- Semplificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
In attesa di una più chiara e documentata interpretazione della legge , che verrà analizzata nel prossimo incontro presso il nostro Ordine con il prof. Avv. G. Ferrari il 4 settembre 2013 ore 16.30 ci sembra utile anticipare i temi relativi alla nostro settore in modo da poter dare a tutti il tempo di porre quesiti in merito.
1- EDILIZIA
Ricostruzioni e ristrutturazioni edilizie senza vincolo di sagoma
E’ stata confermata la norma relativa alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, infatti queste non dovranno più rispettare il vincolo della sagoma, ma solo quello della volumetria e potranno usufruire di una semplice SCIA in alternativa al Permesso di Costruire.
Attenzione agli immobili sottoposti a vincolo per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione costituiscono interventi di ristrutturazione soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Nei centri storici i Comuni dovranno individuare, entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali viene esclusa la procedura semplificata (SCIA) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma; nel caso in cui tale termine non fosse rispettato le deliberazioni verranno assunte da un commissario nominato dal Ministero.
Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.
Permesso di costruire: certezza dei tempi di conclusione del procedimento
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intenderà formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicheranno i principi a garanzia dell’istante stabiliti dalla legge n. 241 del 1990.
Permesso di costruire in caso di vincoli: stop al silenzio-rifiuto
I procedimenti di rilascio del P.C. si intendono completati con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, nulla osta etc., decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato negli interventi di edilizia libera
E’ stato eliminata definitivamente la dichiarazione, redatta da tecnico abilitato, relativamente all’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.
SCIA ed edilizia libera: semplificazioni per autorizzazioni e nulla-osta
Confermata anche la norma con cui il privato, prima della presentazione della SCIA, potrà, alternativamente, richiedere preventivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia l’acquisizione da enti terzi (entro 30 giorni) di tutte i necessari pareri ed autorizzazioni necessarie per l’intervento edilizio, oppure presentare contestualmente alla presentazione della pratica l’istanza di acquisizione dei medesimi atti; obbligo dello Sportello Unico sarà, poi, la comunicazione tempestiva all’interessato dell’avvenuta acquisizione di tali atti.
Nell’ipotesi di mancata acquisizione di tali atti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, dovrà essere convocata una conferenza di servizi,nei modi previsti dal T.U.
Resta fermo che l’inizio dei lavori, per le pratiche presentate contestualmente (SCIA con istanza di acquisizione dei relativi atti autorizzativi) potrà essere solo successivo alla comunicazione dell’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni o dell’esito (positivo) della conferenza di servizi.
Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
Salvo diversa disciplina regionale i termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell’entrata in vigore del Dl 69/2013 sono prorogati di due anni purchè, al momento della comunicazione dell’interessato, i termini non siano già decorsi e non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, stipulati sino al 31 dicembre 2012, i termini di validità nonché di inizio e fine lavori sono prorogati di tre anni.
Vincoli ambientali
In caso di immobili con vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, si passa dal silenzio-rifiuto al silenzio-rigetto: se l’assenso dell’autorità preposta è favorevole, il Comune sarà tenuto a rilasciare il permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato; se l’atto di assenso viene negato, decorso il termine per il permesso di costruire, questo si intenderà respinto.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei Beni Culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di quarantacinque giorni e non più in 90 giorni. Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l’amministrazione competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione. L’autorizzazione è efficace per tutta la durata dei lavori e non scade più dopo cinque anni.
Certificato di agibilità parziale
Riconfermata anche la norma relativa ai certificati di agibilità parziale ossia , anche prima dell’ultimazione dell’opera, potrà essere richiesta l’agibilità sia per singoli edifici o singole porzioni della costruzione ( U.I.), purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ; nel caso di singole U.I. la certificazione ed il collaudo deve essere esteso ai singoli impianti.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata, lo stesso potrà essere prorogato una sola volta per un massimo di tre anni.
Attestazione di agibilità
In alternativa alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, potrà essere trasmessa allo sportello unico la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, allegando alla stessa la richiesta di accatastamento e la dichiarazione dell’impresa installatrice.
Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Le regioni possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
VALIDITA’ DURC
La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni
Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità Contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà, anchessa, validità di 120 giorni.
In caso di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. Il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Rilascio del DURC con procedura compensativa
Estesa la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile.
Attenzione , qualora nel DURC sia segnalata un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Sarà quindi possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.
Terre e rocce di scavo
Previste semplificazioni e forniti alcuni chiarimenti circa i contenuti del D.M. 161/2012 e i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
Indennizzi per i ritardi della Pubblica Amministrazione
In caso di mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2 mila euro. L’indennizzo può essere richiesto all’amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa presentate dopo l’entrata in vigore della legge.
Assicurazioni professionali
Contrariamente alle intenzioni iniziali, dal 15 agosto per i professionisti è scattato l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, i cui estremi devono essere resi noti al cliente nel momento dell’accettazione di un incarico. In un primo momento era stata infatti proposta una proroga, che è passata solo per i professionisti del settore sanitario.
2-SICUREZZA
POS, PSC e Fascicolo dell’Opera semplificati per i cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei o mobili, il Ministero del Lavoro individuerà, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera.
Notifiche semplificate
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori dovranno essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Sarà compito del Ministero del lavoro individuare le informazioni da trasmettere e i modelli uniformi da utilizzare.
L’obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Ampliamento delle attività a cui non si applicano le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Le disposizioni del TUSL relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicheranno più ai piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno.
Semplificazione dei modelli per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo
Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottati modelli semplificati per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della “Legge del Fare” (Legge98/2013), ha pubblicato una “Guida alle semplificazioni” che qui alleghiamo insieme al testo della legge.
Sperando che queste poche informazioni possano esservi utili rimandiamo ogni ulteriore spiegazioni all’incontro sopra menzionato.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini