Legge 112/13
Agli ISCRITTI
Il DL 91/2013 Valore Cultura, che prorogava la durata dell’autorizzazione paesaggistica, è diventato legge (Legge n. 112 pubblicata sulla G.U. 8/10/13).
La Legge interviene sia sul Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia sulla Legge del Fare, introducendo due tipi di proroga:
Proroga a regime
Per i lavori non conclusi nel quinquennio, a differenza di quanto sino ad ora recepito, ossia la necessità di richiedere una nuova autorizzazione, è ora possibile proseguire i lavori ancora per un anno.
La nuova regola varrà per sempre e per tutte le autorizzazioni rilasciate.
Proroga transitoria
Norma transitoria è invece prevista per le sole autorizzazioni paesaggistiche, per le opere private, in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge sul valore della cultura (21 agosto 2013) , alle quali viene concesso una proroga di tre anni.
Ci sembra utile cogliere l’occasione per riassumere, in breve, le semplificazioni per il nostro settore entrate ultimamente in vigore:
1) Se il cantiere è avviato nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ed il lavori non risultano conclusi, questa si considera efficace per un ulteriore anno a condizione che i lavori siano iniziati prima della sua scadenza e che non ci siano variazioni nel progetto.
2) Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.
3) Sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione. Attenzione questa procedura non è automatica ma necessita di una semplice comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con i nuovi strumenti urbanistici eventualmente approvati o adottati.
4) È stato inoltre prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi, solo per le convenzioni stipulati sino al 31.12.2012.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini