28.09.2022 Comunicazioni interne No Comments

INARCASSA: comunicato delegato

COMUNICATO DELEGATO INARCASSA
Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia

inarcassa001Arch. Paolo Marchesi – 335.5475667
pa.marchesi@archiworld.it

  • Indennità una tantum per i liberi professionisti: 200 e 150 euro
  • 30 settembre: scadenza II rata minimi
  • Gruppo WhatsApp Inarcassa Pavia
  • Decadenze: dopo cinque anni impossibile sanare

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Indennità una tantum per i liberi professionisti
Fino al 30 novembre p.v., è possibile presentare domanda ad Inarcassa per “l’Indennità una tantum per i liberi professionisti” (decreto-legge n. 50/2022 art. 33).

Possono beneficiare dell’Indennità una tantum gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge), con partita IVA attiva e con attività lavorativa entro la medesima data, che hanno effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, parziale o totale, per la contribuzione dovuta a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio.

L’indennità è pari a 200 euro, per i soggetti che abbiano percepito un reddito per l’anno 2021 non superiore a 35.000 euro, e a 350 euro per coloro che hanno percepito un reddito non superiore a 20.000 euro.

L’applicativo per la presentazione della domanda è disponibile nell’area riservata di Inarcassa OnLine, all’interno del menu “Domande e certificati”.

All’atto della compilazione della domanda l’iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare:

a) di essere libero professionista, non titolare di pensione Inarcassa o di altro ente oppure di essere titolare di pensione con decorrenza successiva al 30 giugno 2022;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e di competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 esclusivamente a Inarcassa;

e) di non avere presentato istanza ad altra forma di previdenza per la medesima finalità.

All’interno del modulo è possibile specificare il reddito complessivo conseguito per l’anno 2021 per uno dei due scaglioni (fino a 20.000 euro oppure fino a 35.000 euro).

L’erogazione dell’indennità sarà effettuata, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, in seguito alla verifica dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8958.html

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30 settembre: scadenza II rata minimi
Il 30 settembre scade il versamento della seconda rata dei contributi minimi 2022. Chi ha ottenuto la deroga del minimo soggettivo, non dimentichi di versare la tranche dell’integrativo + maternità/paternità. Gli Avvisi di pagamento PagoPA sono disponibili su Inarcassa On Line. Ricordo, a chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, che il prossimo versamento sarà a fine ottobre.

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Gruppo WhatsApp Inarcassa Pavia
Da qualche anno gestisco un gruppo whatsapp, denominato “Inarcassa Pavia”, attraverso il quale invio saltuariamente notizie inerenti Inarcassa ed alcuni memo sulle imminenti scadenze. La comunicazione è unidirezionale e gli iscritti non hanno possibilità di risposta tramite la medesima chat, in modo da evitare il proliferare di messaggi. Se poi necessitano approfondimenti mi si può contattare direttamente. Chi ancora non ne facesse parte ed è interessato, può inviarmi un messaggio whastapp al numero 335.5475667 chiedendone l’iscrizione. Nel tempo, se l’interesse venisse meno, è sufficiente abbandonare il gruppo eliminandosi dalla lista.

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DECADENZE
ATTENZIONE!
Decadenze (art. 11, comma 2). Dopo 5 anni, Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello Statuto. Questo significa, sommariamente, che trascorso un lustro, le annualità che presentano carenze contributive, e conseguentemente non producono pienamente effetti previdenziali al fine del trattamento pensionistico, non possono essere sanate con conseguenza perdita di periodi validi alla anzianità contributiva. Si consiglia quindi a tutti gli iscritti di verificare la propria situazione e regolarità contributiva.

Il Delegato Inarcassa
Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia
Arch. Paolo Marchesi