Modifica normativa Esoneri
Prot. 245
Commissione Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo
Comunicazione
A tutti gli ISCRITTI
MODIFICA NORMATIVA ESONERI
Le “Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” – Aggiornamento 2015 – hanno modificato l’art. 7 relativo agli esoneri.
A partire dal 1 gennaio 2015 le condizioni per ottenere l’esonero dall’obbligo della formazione si sono ridotte e semplificate.
L’esonero deve essere deliberato dal Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata inoltrata dall’interessato, per quegli iscritti che rientrano nei seguenti casi:
a) maternità, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp nel triennio 2014-2015-2016 e di – 30 nei trienni ordinari a seguire, ivi compresi i 4 cfp obbligatori su temi inerenti le discipline ordinistiche;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
ATTENZIONE: in mancanza della domanda l’esonero non è automatico e sarà a descrizione del Consiglio valutare la validità della domanda inoltrata a posteriori.
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di richiesta e comunicazione alcuna.
Non esercitare la professione e la mancanza di partita IVA non costituisce più motivazione valida al fine dell’esonero per cui
TUTTI GLI ARCHITETTI P.P.C., ISCRITTI ALL’ORDINE, HANNO L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE O DA SITUAZIONE DI RAPPORTO PROFESSIONALE DA DIPENDENTE.
Coloro i quali, nel 2014, hanno ottenuto l’esonero per il primo triennio, a seguito della dichiarazione di mancato esercizio della professione e/o mancanza di partita IVA, dal 2015 tornano all’obbligo della formazione obbligatoria, con la necessità di raccogliere i crediti minimi previsti per i due anni del triennio rimasti (40 crediti minimi nel biennio, di cui minimo 10 all’anno, di cui minimo 4 cfp minimi all’anno su temi inerenti discipline ordinistiche).
Arch. Paolo Marchesi
Commissione Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo