Dpr 380 aggiornato e novità dl 69/13
prot. 921
Agli ISCRITTI
In allegato alla presente si trasmette copia del DPR 380/01 aggiornato con le ultime modifiche inserite dal D.l. 69/2013 e, si coglie, NUOVAMENTE, l’occasione per segnalare alcune novità inerenti alla ns professione, contenute in detto decreto e precisamente :
SCIA
Viene aggiunto un nuovo articolo al Testo Unico (art.23-bis) che riguarda le autorizzazioni preliminari alla Scia e la comunicazione dell’inizio dei lavori.
Il soggetto che presenta una SCIA ora infatti può:
a) demandare al SUE l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio: il Sue avrà tempo 60 giorni per ottenere i pareri, decorso tale termine senza aver ottenuto tutti gli atti, lo sportello indice una conferenza dei servizi. Una volta ottenuti i pareri (anche senza formale chiusura del procedimento amministrativo) il soggetto potrà avviare l’attività segnalata, essendo necessario solo la comunicazione del Sue di avvenuta acquisizione degli atti di assenso (o l’esito positivo della conferenza dei servizi);
b) Presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti contestualmente alla segnalazione: il soggetto potrà dar inizio ai lavori solo successivamente alla comunicazione del Sue sull’avvenuta acquisizione dei documenti.
Tali nuove procedure si applicheranno alla SCIA e a quegli interventi soggetti a Comunicazione di inizio lavori (CIA) per i quali siano necessari acquisire vari atti di assenso per eseguire l’intervento.
Una novità rilevante da segnalare, è l’introduzione di una disciplina della SCIA peculiare per alcune zone di territorio, infatti solo per i centri storici (così come indicate le zone omogenee A nel D.M. 1444/1968) e per gli interventi che comportino modifiche della sagoma rispetto all’esistente, l’inizio lavori non potrà essere contestuale alla presentazione della SCIA, ma dovrà attendere 20 giorni, in modo che in tale lasso di tempo le amministrazioni comunali possano verificare la regolarità dell’istanza, subordinando l’avvio delle attività edilizie ad un controllo preventivo della P.A.
CERTIFICATO DI AGIBILITA’
Vengono introdotte delle semplificazioni, per cui in presenza di opere di urbanizzazione primaria realizzate e collaudate, potrà essere richiesta l’agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari, purchè siano funzionalmente autonomi.
DURC
La validità del documento unico di regolarità contributiva passa da 3 mesi a 6 mesi, introducendo inoltre la possibilità di acquisire il documento per via informatica.
Eventuali e maggiori specifiche inerenti tali nuove procedure verranno meglio analizzate durante la conferenza prevista per il 4 settembre presso il nostro Ordine.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini