Documento di Valutazione dei Rischi
prot. 1645
A tutti gli ISCRITTI
Parte dal 1 gennaio 2013 l’obbligo, per tutte le imprese, anche con meno di 10 dipendenti, di redigere il Dvr, (Documento di Valutazione dei Rischi) in ambito sicurezza sul luogo di lavoro, con la possibilità, per queste ultime, di scegliere la procedura standardizzata approvata dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’attività professionale rientra tra le aziende che dovranno presentare il Dvr con le procedure standardizzate (metodo più economico e semplice) e si evidenzia che tra i dipendenti vanno considerati anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dello studio.
Per completezza e chiarezza evidenziamo le principali novità estrapolate da un portale dedicato:
Cosa è il Dvr. Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che, come previsto dall’art. 28 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008), deve essere elaborata dal «datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione». Nella stesura, il datore di lavoro collaborerà con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento va tenuto in azienda e messo a disposizione quando richiesto dagli organi di controllo (Asl, Ispesl, Arpa, Carabinieri, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza) a seguito di una denuncia di infortunio all’Inail.
Come redigere il Dvr. Il documento deve avere data certa, contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa (infortuni, malattie professionali, etc.) e deve indicare le misure di prevenzione attuate e i dispositivi di protezione adottati a seguito della valutazione al fine di migliorare i livelli di sicurezza. Nella relazione si devono individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; riconosce inoltre i rischi legati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Nel testo si deve indicare anche il nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
Aziende escluse dalle procedure standardizzate. Le procedure standardizzate si applicano alle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle aziende industriali a rischio rilevante (art. 2 del D.Lgs. 334/1999), centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Queste procedure possono essere adottate anche dalle imprese fino a 50 dipendenti, ad esclusione di quelle precedentemente indicate e di quelle che espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all`esposizione all`amianto.
Agevolazioni. La redazione di un Dvr a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
Scadenze. Fino al 31 dicembre 2012 per le imprese con meno di 10 dipendenti resta valida l’autocertificazione, mentre a partire dal 1 gennaio 2013 esse dovranno adottare o la procedura standardizzata o il Dvr secondo la procedura normale. Qualora l’azienda abbia presentato il documento di valutazione dei rischi non è obbligato a rielaborarlo secondo la procedura standardizzata, ma deve solo aggiornarlo in base a quanto previsto dalla normativa.
Sanzioni per mancata o non corretta redazione del Dvr. In caso di violazioni inerenti la stesura del Dvr sono previste sanzioni. Per omessa redazione è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi (da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive) o ammenda da €2.500 a €6.400. Per incompleta redazione del Dvr con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, è prevista una ammenda da €2.000 a €4.000; per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da €1.000 a €2.000.
L’Ordine sta vagliando proposte economiche per eventuali convenzioni da sottoporre agli iscritti, pertanto, nel caso in cui qualche collega esperto in materia volesse presentare la propria idea, saremo ben lieti di analizzarla e, nel caso, di sottoscriverla.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Aldo Lorini