27.05.2013 Comunicazioni - old No Comments

Corso aggiornamento sicurezza

prot. 665

Agli ISCRITTI

Ricordo ai colleghi che dallo scorso 15 maggio 2013, tutti i coordinatori di cantiere dovevano frequentare un corso di aggiornamento di 40 ore per poter continuare a svolgere la loro attività di coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che in fase di esecuzione.
Tale aggiornamento, come previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), deve essere attuato con cadenza quinquennale, pertanto chi non ha frequentato il corso di aggiornamento entro la data di cui sopra, pur mantenendone il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potrà più esercitare e ricoprire l’incarico di coordinatore per la sicurezza fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti o completato il monte ore mancante.
A tal riguardo mi sembra importante evidenziare che tale obbligo riveste una rilevanza giuridica sotto il profilo della responsabilità civile laddove il committente si avvalga di coordinatori per la sicurezza che non abbiano provveduto all’aggiornamento.
Ritengo, altresì, informare che la validità dell’aggiornamento eseguito online a distanza ( Fad , learning , etc.), secondo diverse fonti, pare, non sia così scontato .
In mancanza di specifiche linee di indirizzo ministeriali, seppur comprendendo e ritenendo che tali modalità di formazione a distanza saranno in futuro sempre più utilizzate, ritengo consigliare ai colleghi un’interpretazione più restrittiva della norma di riferimento del T.U., in quanto il Legislatore, quando ha inteso consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha esplicitamente indicato nelle norme, mentre nel Titolo IV del Testo Unico Sicurezza non si prevede tale tipologia di formazione ma, anzi si danno rigidi parametri per i classici corsi.
Per coloro che abbiano già partecipato a corsi a distanza, o comunque vogliano intendere la norma in modo meno restrittivo, consiglio di:

  • accertarsi scrupolosamente in merito ai soggetti formatori a cui si rivolgono, che devono essere soggetti abilitati (indicati all’art. 98, comma 2 del d.lgs. 81/2008);
  • accertarsi scrupolosamente sui contenuti e sulle garanzie fornite dall’ente organizzatore, mettendo a confronto le garanzie e gli standard adottati dall’ente prescelto con i requisiti minimi per i corsi di aggiornamento previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Informo, infine, che il nostro Ordine sta organizzando un secondo corso di aggiornamento per un monte ore pari a 40, ad un costo di circa € 250,00 ; per attuare tale iniziativa è importante che gli interessati diano una preiscrizione, alla segreteria dell’Ordine, entro il 8 giugno p.v., in modo da valutarne la fattibilità in base al numero di richieste pervenute.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Aldo Lorini