In Evidenza
16.01.2023
In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. 48
La quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2023:
- a) €. 210,00 per tutti gli iscritti, senza distinzione di sezione o settore.
- b) €. 180,00 per i giovani con meno di 35 anni di età per i primi 3 anni d’iscrizione, senza distinzione di sezione o settore.
Sono esonerate dal pagamento della quota le iscritte che nell’anno 2022 sono diventate mamme, previa certificazione, da inoltrare alla Segreteria dell’Ordine a mezzo fax o mail, entro il 31/12/22 come già precedentemente comunicato
MODALITA’ DI PAGAMENTO
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PAGOPA
Il modulo di pagamento verrà inviato nelle prossime settimane all’indirizzo PEC
TERMINE PER IL PAGAMENTO .- 30 aprile 2023-.
Si informa che in caso di mancato pagamento della quota entro il termine su citato, all’importo della stessa dovrà essere applicato un’indennità di ritardato pagamento come di seguito riportato:
- – entro il 30 giugno + € 20,00
- – entro il 30 settembre + € 50,00
- – entro il 31 dicembre + € 100,00
Agli importi su citati andranno aggiunti€ 10,00 per l’emissione di nuovo certificato PagoPa
Il mancato pagamento della quota non costituisce automatica cancellazione dall’Ordine ma risulta violazione del Codice Deontologico.
Se entro il 31 dicembre 2023 non sarà pervenuto alcun pagamento, verrà avviato il recupero forzoso del dovuto (quota + mora + spese) ed il procedimento disciplinare come da art. 50 R.D. 2537 del 23.10.1925.
Il Presidente
Arch. Gian Luca Perinotto
13.12.2022
Comunicazioni interne, In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. 1281
Si ricorda che sia la richiesta di CANCELLAZIONE dall’Ordine che la richiesta di ESONERO dal pagamento della quota 2023 per le iscritte diventate mamme nell’anno 2022, vanno inoltrate alla segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 31 dicembre p.v. utilizzando i moduli allegati.
Nel caso le richieste su riportate dovessero pervenire oltre tale data, si comunica sin da ora che la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2023 andrà pagata interamente.
Cordiali saluti.
Arch. Paolo Marchesi
Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Pavia
15.09.2022
In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. 927
Si inoltra, in allegato, la Circolare con la quale il C.N.A.P.P.C., alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma di proprietà del Consiglio Nazionale medesimo, al fine di agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso, ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso.
La nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020- 2022, è dunque stabilita al 30 giugno 2023.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Gian Luca Perinotto
Il Consigliere
Arch. Liliana Volpi
22.12.2020
In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. 1039
Adempimenti aggiornamento professionale continuo
per il triennio 2017-2019
ravvedimento operoso entro il 30 giugno 2021
Gent.mo/a collega,
con comunicazione del 9 dicembre 2020 protocollo n. 0001305, il Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. ha ritenuto di dover prorogare la scadenza del periodo di “ravvedimento operoso” sino al 30 giugno 2021, quale termine ultimo entro il quale sarà possibile acquisire i crediti formativi per il triennio 2017-2019. Come già precedentemente comunicato, tale scadenza, fissata da Regolamento al 30 giugno, era già stata prorogata al 31 dicembre 2020.
Siamo dunque a sollecitarLa a verificare, sul suo profilo personale sul portale iM@teria, la sua situazione relativa all’aggiornamento professionale obbligatorio relativa al triennio 2017/2019 e a provvedere, qualora non fosse regolare, a conseguire i crediti formativi mancanti, ricordandoLe che allo scadere del semestre di “ravvedimento operoso” (30 giugno 2021) la posizione che risulterà ancora irregolare verrà comunicata al Consiglio di Disciplina per i conseguenti adempimenti.
Nel caso tale verifica portasse ad evidenziare errori o difformità è pregato di inviare una comunicazione via posta elettronica all’indirizzo formazione@ordinearchitettipavia.it
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e gli auguri di un proficuo nuovo anno.
La Presidente
Arch. Anna Brizzi
27.10.2018
In Evidenza

Prot. 1060
Agli ISCRITTI
Oggetto: Sentenza Cassazione SS.UU. n. 20685 / 2018.
Notifiche a mezzo PEC procedimenti disciplinari.
Si comunica che con la sentenza di Cassazione SS.UU. n. 20685/2018 è stata confermata la validità di notifiche a mezzo PEC dei procedimenti disciplinari e conseguentemente la convocazione innanzi ad un Collegio di Disciplina, quest’ultima procedura già da tempo adottata dallo scrivente Ordine ha seguito di parere legale inoltrato dal CNAPPC.
A fini esplicativi si riportano in sintesi i Principi Generali che hanno determinato la sentenza:
1. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo.
2. Il Consiglio di un Ordine non può che definirsi ente pubblico non economico e in quanto tale riferirsi alla norma generale dell’art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001. Deve dunque trovare applicazione la Legge n. 890/1982 e mm.ii. in base alla quale la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notifica degli atti aventi natura amministrativa e adottati dalle pubbliche amministrazioni.
3. L’intero corpus normativo del D.Lgs. n. 82/2005 – c.d. codice dell’amministrazione digitale – si applica anche agli enti pubblici non economici, e, pertanto, si applicano anche gli artt. 48, commi e 2 relativi alla trasmissione telematica a mezzo PEC.
4. Lo sviluppo dell’intero contesto normativo interagisce con l’originario R.D. n. 37/1934 imponendo ” … un’interpretazione evolutiva che consenta la piena equiparazione tra le forme di notificazione tradizionali e quelle possibili non solo in virtù delle nuove tecnologie, ma soprattutto delle innovazioni normative che queste valorizzano, adeguando l’ordinamento al progresso tecnico e scientifico …benchè fosse rimasta ancora formalmente intatta la previsione originaria ” (R.D. n. 37/1934).
5. “… ove non sia espressamente imposta, ogni qualvolta sia tecnicamente possibile e non vietata in modo espresso da specifiche disposizioni di legge … la modalità di gestione informatica o telematica di ogni fase del procedimento amministrativo – e quindi anche quella della sua comunicazione agli interessati costituisce oggetto di un autentico dovere comportamentale per la pubblica amministrazione … ben potendo ricondursi al buon andamento dell’azione amministrativa, gli intuitivi recuperi di economia ed efficacia … conseguibili con l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”
6. “… Il riferimento alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario non può ritenersi attributivo di una competenza esclusiva in virtù di una norma speciale idonea a sopravvivere in quanto tale all’evoluzione normativa e tecnologica degli ottanta anni successivi, non essendovi alcun motivo in astratto per configurare una minore garanzia della completezza e della genuinità … al fine di garantire il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa …”.
I principi di diritto sopra riportati si ritiene trovino applicazione anche ai procedimenti disciplinari promossi dai Consigli e Collegi di Disciplina degli Ordini degli Architetti P.P.C..
In linea generale si invitano gli iscritti ad un maggior controllo delle proprie caselle PEC.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Anna Brizzi
28.01.2017
In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. n. 130
Visto il ripetersi dei casi di mancata partecipazione agli eventi formativi senza l’obbligatoria cancellazione, negando così la possibilità di presenza a colleghi interessati e posizionati in lista d’attesa, da quest’anno, la minaccia di segnalazione al Collegio di Disciplina per essere sottoposti a provvedimento disciplinare, verrà applicata per chi colleziona tre assenze ingiustificate.
Perciò, nel caso l’iscritto dovesse, per inaspettati motivi, non poter partecipare all’evento, dovrà provvedere alla propria cancellazione sul sito iM@teria, aprendo, dal proprio profilo, l’evento formativo e cliccando sull’apposito tasto di cancellazione iscrizione. A iscrizioni chiuse, l’evento non sarà più visibile su iM@teria e quindi 24ore prima non sarà più possibile cancellarsi se non tramite una mail all’indirizzo formazione@ordinearchitettipavia.it
La Commissione Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia
20.01.2017
In Evidenza

Agli ISCRITTI
Prot. n. 102
Nuovo testo delle “Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” per il triennio 2017-2019.
Dopo l’approvazione del “Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo”, da parte del C.N.A.P.P.C. nella seduta del 7 settembre 2016 e la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per il previsto parere, continua il percorso di revisione del sistema di regole che definiscono l’aggiornamento professionale continuo con la modifica delle Linee Guida.
In seguito alle decisioni assunte dalla Conferenza Nazionale degli Ordini del 15 ottobre 2016 ed alla successiva attività svolta dai Gruppi di lavoro “Deontologia” e “Formazione”, nella seduta n. 29 del 15 dicembre 2016, è stato approvato, dal Consiglio Nazionale, il nuovo testo delle “Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo” per il triennio 2017-2019, disponibile, assieme al testo comparato.
I principali obiettivi delle modifiche introdotte sono:
- semplificazione del sistema di regole;
- individuazione chiara di ruoli e compiti di tutti gli attori coinvolti: CNAPPC, Ordini territoriali, iscritti, soggetti terzi;
- maggiore autonomia agli Ordini nell’organizzazione dell’attività formativa;
- responsabilizzazione degli iscritti (ampliamento delle possibilità di richiesta di crediti formativi tramite autocertificazione);
- maggiore controllo da parte del CNAPPC dell’attività dei soggetti terzi;
- visibilità dell’aggiornamento professionale acquisito dagli iscritti;
- attribuzione uniforme dei c.f.p. prendendo come riferimento 1 ora = 1 c.f.p., anche per i corsi abilitanti;
- verifica dell’adempimento formativo sul triennio e non sull’annualità.
Inoltre, in attesa di concludere l’iter di approvazione del Regolamento da parte del Ministero, il CNAPPC ha deliberato, nella seduta del 21 dicembre scorso, il mantenimento di 60 c.f.p. da acquisire nel triennio 2017-2019, di cui almeno 12 c.f.p. obbligatori in materia di discipline ordinistiche.
Con riferimento alla scadenza del primo triennio formativo, al fine di supportare gli Ordini territoriali e gli iscritti nell’attività di verifica e di registrazione dei crediti acquisiti nel triennio 2014-2016, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti:
- limiti annuali: la verifica dell’adempimento formativo, anche per questo primo periodo sperimentale, viene fatta sul triennio e non sull’annualità, sia per i crediti ordinari che per quelli obbligatori nelle discipline ordinistiche; a tal proposito si precisa che la piattaforma iM@teria è già stata adeguata per consentire tale verifica (vengono valutati in regola con l’obbligo di aggiornamento professionale tutti gli iscritti che abbiano acquisito 60 o più c.f.p. nel triennio 2014-2016 di cui almeno 12 nelle discipline ordinistiche);
- trasferimento crediti da un triennio al successivo: coloro che hanno acquisito un numero di c.f.p. maggiori di 60 nel triennio 2014-2016 potranno trasferirne fino a un massimo di 20 nel triennio successivo; nel caso di acquisizione di un numero di c.f.p. obbligatori maggiori a 12 nelle discipline ordinistiche sarà possibile trasferirli al triennio successivo ma come crediti ordinari;
- autocertificazione: è possibile autocertificare, attraverso la piattaforma iM@teria, l’attività formativa nelle materie di cui all’art. 3 delle Linee Guida, organizzata da enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, ad eccezione di quelli organizzati dagli enti che hanno stipulato accordi/protocolli con il CNAPPC; per effettuare l’autocertificazione dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle Linee Guida vigenti e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze;
- attività svolta all’estero: l’Ordine territoriale deve valutare e fare proprio l’evento frequentato all’estero, di cui l’iscritto deve produrre attestazione e tutta la documentazione necessaria a consentire l’attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle Linee Guida; l’Ordine deve inserire l’evento sulla piattaforma iM@teria, specificando “accreditamento singolo” nella casella “Stato” e attribuendo il codice in automatico;
- esoneri: per il triennio 2014-2016 le casistiche di esonero ammesse sono solo ed esclusivamente quelle previste dal combinato disposto del Regolamento e delle Linee Guida in vigore nel periodo per il quale viene richiesto l’esonero; nel caso di 20 anni di iscrizione e di raggiungimento del settantesimo anno di età nel 2016 dovranno essere acquisiti i c.f.p. relativi agli anni 2014 e 2015;
- cancellazione: in caso di cancellazione alla fine del primo triennio formativo e successiva re-iscrizione si applica quanto previsto all’art. 4 dalle nuove Linee Guida; l’iscritto dovrà, quindi, acquisire i c.f.p. dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
Si ricorda che per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ pubblicate sulla piattaforma iM@teria, relative alle regole vigenti nel primo triennio formativo; la sezione FAQ verrà integrata quanto prima con la parte relativa alle nuove disposizioni per il triennio 2017-2019.
La Commissione Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pavia