25.10.2023 Comunicazioni interne No Comments

ANAC Equo compenso e servizi di architettura ed ingegneria: le tabelle ministeriali sono inderogabili

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Prot. 1104

Equo compenso e servizi di architettura ed ingegneria: le tabelle ministeriali sono inderogabili
Non è possibile ribassare gli importi delle tabelle ministeriali per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto. Lo chiarisce ANAC
Nella delibera n. 343 del 20 luglio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso una pronuncia che sta suscitando grande interesse nel settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda i compensi per i servizi di ingegneria e architettura.
L’ANAC ha dichiarato l’illegittimità di fissare importi ribassati rispetto ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 per i servizi di ingegneria e architettura nelle gare d’appalto. Questa decisione è stata presa in seguito a un’istanza presentata da OICE, relativa a una procedura di gara per la realizzazione di un parcheggio multipiano. La procedura aveva stabilito un importo a base di gara ribassato del 20% rispetto ai parametri ministeriali del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016. La stazione appaltante aveva motivato questa scelta in vari modi, tra cui il confronto con il mercato di riferimento e i ribassi applicati in gare simili. Inoltre, aveva contestato l’applicabilità della nuova legge sull’equo compenso.
Dopo un’approfondita analisi, l’ANAC ha stabilito che le tariffe del dm 17 giugno 2016 non possono più essere utilizzate come criterio di base nelle gare d’appalto. Queste tariffe sono ora considerate vincolanti e inderogabili per determinare i compensi nei contratti di servizi di ingegneria e architettura. Questo significa che non è più possibile offrire un compenso inferiore a tali parametri, e di conseguenza, i tradizionali criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa non sono più validi. Le gare per i servizi tecnici dovrebbero ora essere strutturate come gare “a prezzo fisso”, con un’enfasi maggiore sulla qualità.
L’ANAC ha chiarito che la legge speciale n. 49/2023, in quanto tale, ha precedenza sulla normativa precedente del D.Lgs. n. 50/2016. Questo significa che le stazioni appaltanti devono adeguarsi a questa nuova direttiva, garantendo un compenso equo ai professionisti e, di conseguenza, assicurando una maggiore qualità delle prestazioni.
La Delibera ANAC 343 rappresenta un importante passo avanti nel settore delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Questa decisione promuove un compenso equo per i professionisti e mette in primo piano la qualità delle prestazioni. Le stazioni appaltanti dovranno adeguarsi a questa nuova direttiva, il che avrà un impatto significativo sulle future gare d’appalto nel settore.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Arch. Paolo Marchesi