01.10.2013 Comunicazioni - old No Comments

Aggiornamento E Sviluppo Professionale Continuo

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Nei giorni scorsi sono state inviate a tutti gli iscritti il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo) e le “Linee Guida e di Coordinamento” riferite al suddetto Regolamento.
Dal momento dell’invio abbiamo ricevuto parecchie richieste telefoniche di delucidazioni.
La materia è per tutti noi innovativa e, come sempre accade durante i periodi sperimentali di applicazione delle normative, il numero dei dubbi supera di gran lunga quello delle certezze.
Si chiede agli iscritti di inoltrare le perplessità in forma scritta, tramite posta elettronica (all’indirizzo architettipavia@archiworld.it). A quelle di cui conosciamo la soluzione verrà immediatamente data risposta, per le altre, per le quali anche noi nutriamo forti dubbi, verrà inoltrata richiesta direttamente al C.N.A.P.P.C.
Questa breve comunicazione vuole, in modo molto schematico, attirare l’attenzione dei più distratti a quelle che sono le basilari novità introdotte che interessano direttamente tutti gli iscritti e che aggiungono purtroppo ulteriori oneri e obblighi tra quelli che il professionista già deve sopportare.

“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.”

  • Dal 1 gennaio 2014 la formazione (aggiornamento e sviluppo professionale continuo) è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine.
  • Dal 1 luglio 2013 è iniziata una fase sperimentale (che terminerà il 31 dicembre 2013 con l’inizio della fase obbligatoria), per verificare se l’applicazione delle norme evidenzia difetti da correggere. Durante questa fase l’eventuale partecipazione a corsi che già prevedono crediti autorizzati dal C.N.A.P.P.C, verrà comunque riconosciuta.
  • Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti. Significa che ogni tre anni, ogni iscritto, dovrà aver partecipato a corsi formativi atti al raggiungimento del numero di crediti minimo dettati dalla Legge.
  • Per il primo triennio si dovranno ottenere 60 crediti formativi permanenti (minimo 10 crediti per anno di cui è obbligo che 4 siano riferiti alla partecipazione ad eventi formativi riguardanti la deontologia ed i compensi professionali).
  • Per il secondo triennio, ed i successivi, i crediti minimi obbligatori saliranno a 90 (con un minimo di 20 crediti per anno di cui è obbligo che 4 siano riferiti alla partecipazione ad eventi formativi riguardanti la deontologia ed i compensi professionali).
  • Ad ogni evento o corso formativo corrisponde un numero di crediti prestabilito che, se non diversamente specificato, è pari al numero di ore di formazione.
  • Gli iscritti sono tenuti a verificare presso l’Ordine l’avvenuta registrazione dei propri crediti.
  • La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

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Rimango ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

 Il Segretario
Arch. Paolo Marchesi